E’ possibile visualizzare o scaricare lo statuto del club cliccando sotto.
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituita l’associazione denominata APS C.P.M. Fly – Modena, con sede nel Comune di Modena, strada Chiesa di Saliceta n° 52 – 41125 MODENA. CF: 94060330365
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri in cui è iscritto.
2) La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
1) L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
2) Ai sensi dell’art. 5 del codice del Terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
L’associazione persegue la pratica della pesca dilettantistica con la mosca artificiale, intesa come miglioramento culturale, tecnico e sportivo del pescatore, inoltre intende favorire e promuovere tutte quelle iniziative atte alla difesa del patrimonio ambientale e alla regolamentazione razionale e civile delle acque e di operare affinché ogni socio trovi nell’associazione la sede naturale per la propria e altrui evoluzione come pescatore e cittadino.
3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Art. 3 – Il patrimonio
1) Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 4 – Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per svolgere le proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra gli associati né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.
3) L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo delibera il bilancio e lo sottopone alla approvazione dell’Assemblea dei soci entro il successivo mese di aprile.
5) In caso di comprovata necessità il termine di approvazione del bilancio potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi con delibera del Consiglio direttivo.
Art. 5 –Soci
1) Il numero dei soci è illimitato
2) Possono diventare soci tutti coloro che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto. L’Associazione in relazione alla ammissione degli associati non dispone limitazioni di natura economica o qualsiasi altra discriminazione.
3) Sono Soci Onorari le persone e gli Enti del Terzo settore che, anche per benemerenze particolari a favore dell’Associazione, sono proclamati tali dall’Assemblea dei soci. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci, di cui all’art. 7, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale.
Art.6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) Chi intende associarsi deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condivisione delle finalità e dei mezzi per perseguirle che l’associazione si propone.
2) L’ammissione è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo, che delibererà in merito, ed al seguente versamento della quota associativa. Il Segretario iscriverà quindi il socio nell’albo sociale. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’Assemblea dei soci.
Sono escluse partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.
3) La qualifica di socio cessa: per recesso (da comunicare al Comitato in forma scritta), decesso, esclusione.
4) L’esclusione dell’associato è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa entro Agosto del relativo anno;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) gravi violazioni degli obblighi statutari, o di eventuali regolamenti interni, o persistente inosservanza delle delibere degli Organi Sociali.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
5) Quale che sia il motivo, il socio cessato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né può vantare diritti sul patrimonio del Comitato.
La decadenza dalla qualità di socio non comporta alcun onere a carico dell’associato stesso.
Art. 7 – Doveri e diritti dei soci
1) L’appartenenza alla Associazione è libera e volontaria ma comporta in capo ai soci i seguenti obblighi:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) ad attenersi alla massima correttezza nei confronti dell’ambiente, del patrimonio ittico e degli altri pescatori;
d) a versare la quota associativa;
e) a rendersi utili svolgendo le attività sociali.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e a frequentare la sede nei giorni stabiliti;
b) al diritto di elettorato attivo e passivo;
c) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia presentando richiesta scritta al Segretario-Cassiere, che la evaderà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta, sottoponendo le scritture richieste alla visione del richiedente durante le previste serate di incontro e consentendone la copia fotografica o, in alternativa, inviandone copia fotografica al suo recapito di posta elettronica.;
d) a ricevere dai soci l’istruzione e le i informazioni necessarie alla propria formazione di pescatore a mosca;
e) a rendersi utili svolgendo le attività sociali.
3) Fermo restando il diritto al recesso, i soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 8 – Organi Sociali
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il vice-Presidente.
d) il Segretario – Cassiere.
2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – L’Assemblea dei soci
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni socio dispone di un solo voto.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio munito di sua delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 1 delega.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed in particolare:
a) nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo
b) approva il bilancio
c) delibera sulla responsabilità dei componenti gli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
e) delibera su eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
f) delibera la ratifica o il recesso degli accordi di affiliazione ad altra associazione;
g) determina gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione e l’eventuale quota associativa;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
i) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
4) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Mancando entrambi, si elegge un Presidente di Assemblea fra i Consiglieri presenti .
5) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, di norma entro marzo, per l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l’opportunità.
6) La convocazione è fatta mediante lettera, fax o e-mail, da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, contenente l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, che dovrà tenersi in data diversa dalla prima.
7) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei votanti, presenti o rappresentati con la citata delega, salvo quanto previsto al successivo art. 13.
9) La votazione avviene normalmente per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda lo scrutinio segreto, nel qual caso sarà nominato da chi presiede l’Assemblea un comitato di 3 (tre) scrutinatori.
Lo scrutinio segreto è sempre richiesto in caso di elezioni
10) I verbali dell’Assemblea, compilati dal Segretario, o in caso di sua assenza da altro socio a ciò designato, da lui sottoscritti e da chi ha presieduto l’adunanza, sono conservati agli atti.
Art. 10– Il Consiglio Direttivo.
1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi maggiorenni.
2) I membri dei Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, essi saranno sostituiti dai primi della lista dei non eletti che hanno riportato voti e rimarranno in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e nel frattempo potranno porre in essere solo atti di ordinaria amministrazione.
4) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:il Presidente, il Vice-Presidente
5) Il Consiglio Direttivo delibera
a) le proposte di modifica allo statuto;
b) i programmi di attività
c) l’ammissione di nuovi soci;
d) l’acquisto o l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
e) il bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
g) tutti gli atti che comportino variazione di patrimonio;
h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
i) sugli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione , tranne quelli spettanti all’Assemblea;
l) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal componente anagraficamente più anziano.
7) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando la metà dei suoi membri ne facciano richiesta.
Assume validamente le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o e-mail da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Consiglio Direttivo.
9) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti e sottoscritti da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 11 – Il Presidente e il vice-Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza generale e legale dell’Associazione di. fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-Presidente o, in assenza di entrambi, al membro anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte . nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che l’ha eletto ed è rieleggibile
Il Presidente:
a) convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
b) provvede alla formulazione dei bilanci che, deliberati dal Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all’Assemblea dei soci;
c) può, in casi di estrema urgenza, prendere opportuni provvedimenti anche di normale competenza dell’Assemblea dei soci;
d) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva;
In caso dì indisponibilità definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo ne elegge un altro.
Art. 12 – Il Segretario-Cassiere
L’incarico di Segretario-Cassiere è affidato dai Consiglieri ad uno di essi. Egli rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo che l’ha eletto o sino a revoca.
Il Segretario-Cassiere:
a) cura la stesura dei verbali delle riunioni;
b) provvede all’attuazione delle disposizioni e direttive del Presidente;
c) svolge la funzione di cassiere dell’Associazione;
d) sbriga la normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’Associazione.
Art. 13 – Modifiche allo statuto e liquidazione
Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà dei soci. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora in seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito alle modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere disposto dall’Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei tre quarti dei votanti.
In caso di liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente scelti fra i propri associati, che, esperiti gli atti amministrativi necessari, sottoporranno all’Assemblea straordinaria dei soci il bilancio finale di liquidazione.
In caso di liquidazione il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Art. 15 – Casi non contemplati
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del Terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in Terzo settore e associazionismo.
I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
Per eventuali controversie fra gli associati, o tra questi e gli Organi Sociali o tra gli Organi Sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione ricorrendo ad una Tema Arbitrale.
Art. 16 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo
Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art, 82 comma tre del codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.